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Scelta del regime patrimoniale

(comunione legale dei beni, separazione dei beni) 

La Legge 151 del 1975 prevede che il regime patrimoniale degli sposi sia quello della comunione dei beni, salvo che gli sposi stessi non dispongano diversamente.

Con la celebrazione del matrimonio possono dichiarare di volersi avvalere del regime della separazione dei beni , mediante apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro di Culto).

Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto la separazione dei beni, possono farlo anche successivamente con atto notarile. La variazione sarà comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà alla dovuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Per informazioni specifiche rivolgersi ad un notaio.

La scelta del regime patrimoniale: comunione legale dei beni, separazione dei beni, convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale sono subordinate ad apposita annotazione da riportare sull'atto di matrimonio. Tale annotazione vale per l'opponibilità da parte di chiunque abbia interesse.

È, infatti, dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio che si producono gli effetti rispetto ai terzi.

Normativa di riferimento

  • Codice Civile: Articoli da 150 a 230, così come modificati dalla Legge n. 151/1975 (Riforma del Diritto di Famiglia)
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000: Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 della Legge 15 maggio 1997 n. 127.