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Estratto dall’ordinanza n. 43 del 10 giugno 2009 (prot. n. 9198). Per la versione integrale dell’ordinanza, cliccare qua.

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

IL SINDACO ORDINA

Alla cittadinanza nel periodo compreso TRA IL 1° APRILE ED IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO:

1.      Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, barattoli, lattine, sottovasi di piante e simili, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, fogli di nylon, buste di plastica, ecc…, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno degli edifici;

2.      Di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà privata, al loro accurato svuotamento dall’acqua e successiva pulizia e chiusura a tenuta con teli plastici, con coperchi o con zanzariere;

3.      Di svuotare i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., settimanalmente e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

4.      Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta o reti ben fissate (ad esempio reti zanzariere), non attraversabili dalle zanzare;

5.      Di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (ad esempio i vasi portafiori presenti nei cimiteri) compresse di prodotti larvicidi. In alternativa i vasi possono essere riempiti con sabbia;

6.      Di vuotare almeno una volta alla settimana i vasi portafiori in cimitero, avendo cura di gettare l'acqua sul terreno;

 

 

7.      Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci che si cibano di larve (come ad esempio pesci rossi, gambusia, ecc.);

8.      Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie (tombini) per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili privati.

 

 IN PARTICOLARE ORDINA

 

Alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca: di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici per fissare i teli di copertura dei silos e in altre situazioni all'aperto, tali pneumatici devono essere trattati periodicamente con prodotti appositi e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi: di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare il formarsi di raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante, e di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i laghetti ornamentali dei giardini e altre analoghe raccolte idriche non favoriscano la proliferazione delle zanzare.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.);

A coloro che a fini commerciali o a qualunque altro titolo possiedono o detengono, anche solo temporaneamente, copertoni di autoveicoli: oltre che di attenersi ai comportamenti sopra riportati, di provvedere a propria cura a quanto segue:

-  Smaltire gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili;

-  Disporre a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, gli pneumatici per i quali è previsto un periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;

-  Provvedere alla disinfestazione, con cadenza almeno quindicinale, degli pneumatici privi di copertura con periodo di stoccaggio tra uno e quindici giorni; la disinfestazione va  comunque ripetuta entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto, i vivai e gli allevamenti: di procedere, con la periodicità necessaria e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, alla disinfestazione delle aree interessate dalla attività per eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da Aedes Albopictus (dal 1° aprile al 31 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti le attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.