Quando un pubblico ufficiale autentica una copia, dichiara che la stessa è identica, cioè conforme, all'originale. E' quindi necessario che il cittadino si presenti all'ufficio munito sia dell'originale che di una fotocopia completa del documento.
Anche in questo caso, con l'entrata in vigore del Testo Unico del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, viene riconfermato il meccanismo dell'autodichiarazione dell'autenticità delle copie. In pratica, il cittadino può dichiarare, sempre sotto la sua responsabilità, che la copia è conforme all'originale in suo possesso o depositato presso un pubblico ufficio (vedasi capitolo sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). E' questa una semplificazione che potrà essere maggiormente apprezzata da quanti partecipano a concorsi pubblici per i quali sia ancora prevista la presentazione dei titoli.
Possono autenticare la firma tutti i funzionari competenti a ricevere la documentazione, il responsabile del procedimento, i dipendenti comunali appositamente delegati, il segretario e il cancelliere.
E' importante ricordare che:
E' importante ricordare che le amministrazioni non possono chiedere agli interessati informazioni già in loro possesso o reperibili presso altri enti pubblici: è sufficiente che l'interessato indichi l'Amministrazione pubblica che conserva l'atto o registro.
L'Amministrazione, qualora ritenga opportuno procedere ad un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, richiede la documentazione all'ente procedente.
La competenza dell'autenticazione delle firme sulle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle firme di presentazione delle liste è riconosciuta dalla legge (oltre che a notai, pretori, giudici conciliatori, cancellieri di pretura e di tribunale, sindaci, assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, assessori appositamente delegati, segretari comunali) a funzionari appositamente incaricati dal sindaco.
Per "funzionario competente a ricevere la documentazione" si intende il funzionario dell'Ente od Organo cui spetta il rilascio del provvedimento o l'inoltro d'ufficio ad altra Amministrazione competente.
In particolare, l'autenticazione di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal pubblico ufficiale dal quale il documento è stato emesso o presso il quale è depositato (es. Distretto Militare per il foglio matricolare).
L'autentica di firme e fotocopie è soggetta all'imposta di bollo, eccetto:
Essere maggiorenne.
Per i minori la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli inabilitati e i minori emancipati la firma deve essere apposta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
Autenticazione firme
Documento di identità valido.
Autenticazione fotocopie
Originale del documento da autenticare, sua fotocopia (fronte/retro se il documento originale riporta timbri e/o dichiarazioni e/o diciture originali su entrambi i lati del foglio) e documento di identità valido.
Autenticazione fotocopie pubblicazioni (riviste, estratti di atti di convegno, libri)
Originale della pubblicazione, fotocopia delle pagine da autenticare, fotocopia del frontespizio e documento di identità valido.
Autenticazione firme su dichiarazioni di accettazione delle candidature:
Autenticazione firme di presentazione delle liste:
L'autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti comunali pari a € 0,26 se in carta libera, o € 0,52 se in bollo e delle marche da bollo da € 11,00 ove richieste.
L'autenticazione delle firme previste dalle procedure elettorali è esente da qualsiasi imposta o diritto