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Atto di matrimonio civile e concordatario

Celebrazione del matrimonio civile

I matrimoni vengono celebrati dal Sindaco o da un Assessore delegato.

Gli sposi devono presentarsi con due testimoni maggiorenni, anche parenti degli stessi, muniti di valido documento di identificazione e che conoscano la lingua italiana (in caso contrario, prendere accordi con l'Ufficio di Stato Civile).

Per lo svolgimento del rito civile, è necessario prenotare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile.

 Il rito può svolgersi:

  1. presso la stanza del Sindaco
  2. presso la “Sala Giunta” (costo per l’utilizzo della sala € 25,82)
  3. presso la “Sala Consiglio “(costo per l’utilizzo della sala € 36,15)

Requisiti

Compimento delle pubblicazioni senza opposizione.

Documentazione da presentare

Se entrambi gli sposi non sono residenti nel Comune di Romano d’Ezzelino deve essere presentata la delega rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione.

Conclusasi la pubblicazione l’Ufficiale dello Stato Civile può celebrare il matrimonio dal quarto giorno successivo all’unica o ultima pubblicazione ed entro 180 giorni, calcolati a partire dal primo giorno utile per la celebrazione.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127
  • Codice Civile art. 99 e seguenti ed art. 106 e seguenti.

Matrimonio cattolico o celebrato secondo i culti ammessi

Nel matrimonio concordatario gli sposi non devono adempiere a nessuna incombenza successiva in quanto dovrà provvedere il Parroco o il Ministro del Culto alla trasmissione dell'atto di matrimonio all'Ufficio di Stato Civile per la trascrizione nei registri.

Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
  • C.C. Art. 82 e seguenti