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Dichiarazione di nascita

Chi la può rendere?

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (se coniugati fra di loro) o da entrambi (se non coniugati fra di loro ), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Ai fini della formazione dell’atto di nascita, il/i dichiarante/i dovranno esibire all’Ufficiale dello Stato Civile un documento di identificazione, in corso di validità, e l’attestazione di avvenuta nascita, in originale, rilasciata da chi assistito al parto.

In caso di parto avvenuto senza assistenza sanitaria, pregasi rivolgere all’ufficio dello Stato Civile.

Quali sono i termini?

Può essere resa, senza la presenza di testimoni:

  • entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, o in alternativa,
  • entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Si fa presente che la normativa vigente vieta di:

  • imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi…

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiore a tre. Tutti i nomi verranno riportati nei certificati e negli estratti di nascita rilasciati dall’Ufficiale dello Stato Civile ed Anagrafe.