Chi la può rendere?
La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (se coniugati fra di loro) o da entrambi (se non coniugati fra di loro ), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Ai fini della formazione dell’atto di nascita, il/i dichiarante/i dovranno esibire all’Ufficiale dello Stato Civile un documento di identificazione, in corso di validità, e l’attestazione di avvenuta nascita, in originale, rilasciata da chi assistito al parto.
In caso di parto avvenuto senza assistenza sanitaria, pregasi rivolgere all’ufficio dello Stato Civile.
Quali sono i termini?
Può essere resa, senza la presenza di testimoni:
I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio Comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Si fa presente che la normativa vigente vieta di:
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiore a tre. Tutti i nomi verranno riportati nei certificati e negli estratti di nascita rilasciati dall’Ufficiale dello Stato Civile ed Anagrafe.